Il Regolamento del Senato
Capo XIII
Delle deliberazioni del Senato e dei modi di votazione - Votazione finale dei disegni di legge
Articolo 117
1. La votazione a scrutinio segreto ha luogo con procedimento elettronico mediante apparati che garantiscano la segretezza del voto sia nel momento di espressione del voto stesso che in quello della registrazione dei risultati della votazione.
2. L'elenco dei Senatori che hanno partecipato alla votazione è pubblicato nei resoconti della seduta.
